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30 | 09 | 2023
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Cultura e istituzioni prendono posizione contro la Guida Nazionale

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Nella foto: il Prof. Filippo Coarelli alla manifestazione delle guide del 10-12-10 a Roma, Piazza Santi Apostoli

Pareri espressi da alcuni esponenti della Camera dei Deputati :

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&;numero=7%2F00116&ramo=CAMERA&leg=17&testo=7+guida+guide+turistiche

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&;numero=7%2F00182&ramo=CAMERA&leg=17&testo=7+guide+turistiche+guida


Parere della Regione Umbria richiesto dal Governo sulla Legge Europea 2013 (luglio 2013) :

GUIDE TURISTICHE : Schema di disegno di legge recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea- Legge europea 2013- art. 3”

La Regione Umbria esprime una valutazione negativa sullo schema di disegno di legge in oggetto indicato, per i motivi che seguono. La direttiva 2006/123/CE sulla libera circolazione dei prestatori di servizi vieta alle legislazioni nazionali di subordinare l’accesso ad un’attività di servizi o il suo esercizio a restrizioni territoriali; la stessa direttiva, tuttavia, consente espressamente che il titolo abilitativo all’esercizio di un’attività di servizi possa essere limitato ad un territorio più ristretto di quello nazionale, quando ciò è giustificato da un motivo imperativo di interesse generale.

Nell’attività di guida turistica è la stessa Corte di Giustizia a riconoscere la sussistenza di un’esigenza imperativa che giustifichi una restrizione nel senso di cui sopra: si tratta dell’interesse generale dello Stato alla valorizzazione del proprio patrimonio storico ed alla migliore divulgazione possibile della conoscenza del patrimonio storico-artistico e culturale dello Stato stesso.

Inoltre, le professioni turistiche sono disciplinate dettagliatamente dalla direttiva 2005/36/CE la quale costituisce una lex specialis rispetto alla più generica direttiva servizi ed, in quanto tale, prevalente rispetto a quest’ultima; occorre precisare che la direttiva 2006/123/CE non cita espressamente le professioni turistiche e, qualora la si ritenga applicabile a queste, si porrebbe in contrasto con la direttiva 2005/36/CE, con riferimento alla necessità o meno di prevedere delle misure compensative per le guide che vogliano esercitare nei nostri territori; al fine di risolvere tale conflitto normativo, è opportuno chiarire cosa si intenda per professioni turistiche: queste si esplicano nella prestazione di un servizio; prima facie, in quanto tali sembrerebbero rientrare nell’alveo disciplinare della direttiva 2006/123/CE, ma in realtà non è proprio così, in quanto si tratta di un servizio, per l’elargizione del quale, occorre avere un’abilitazione; la direttiva 2006/123/CE, invece, si riferisce ad attività e servizi generici, per l’esercizio dei quali non occorre alcuna abilitazione. Pertanto, non solo la direttiva sulle professioni prevale sulla direttiva 2006/123/CE, in quanto si presenta come lex specialis, ma soprattutto perché la direttiva servizi si riferisce a tipologie di attività di differente natura, per i motivi di cui sopra, rispetto alle professioni turistiche stesse.

Inoltre, sussiste un contrasto con l’art. 9, con l’art. 35, comma 2 e con l’art. 2 della Costituzione. Ex art. 9 “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura…..Tutela….il patrimonio storico e artistico della Nazione”; è evidente la ratio della norma, la quale mira ad incentivare lo sviluppo e la diffusione della cultura, connessa in modo imprescindibile alla formazione intellettuale degli operatori del settore (ex art 35, 2 comma “La Repubblica…cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori”), la quale è per sua natura connessa a specifiche conoscenze di quel territorio, in quanto nessun titolo di studio (nemmeno una laurea) potrebbe garantire una competenza approfondita di tutto il territorio nazionale, ma soltanto una divulgazione approssimativa e superficiale che lederebbe le citate norme costituzionali le quali, invece, esigono una diffusione e conoscenza del nostro patrimonio culturale ai massimi livelli.

La proposta si pone anche in contrasto con l’art. 2 della Costituzione in quanto, propugnando per l’esercizio dell’attività di guida turistica su tutto il territorio nazionale, si incentiva un’inadeguata preparazione degli operatori (per i motivi sopra esposti), andando in tal modo a ledere l’immagine del nostro ordinamento statale. Infatti, l’art. 2 tutela, tra l’altro, la personalità dello Stato, la quale trova esplicazione anche nel prestigio e nell’immagine dello stesso, attraverso la divulgazione del suo patrimonio culturale.

La nostra Costituzione, quindi, nelle norme sopra citate contrasta con la suddetta proposta; la Carta Costituzionale, è bene ricordarlo, costituisce la fonte suprema, inderogabile da ogni tipo di normativa, nemmeno da quella comunitaria (cd. Controlimiti alla supremazia del diritto comunitario in quanto ex art. 11 Cost. c’è una limitazione di sovranità a favore dell’ordinamento comunitario, ma non un annullamento della stessa).

Il turista è anche un consumatore, che in quanto tale, ha diritto, come prevedono diverse normative comunitarie sulla materia, a ricevere il servizio, in questo caso “di natura culturale”, in termini di eccellenza. Se la cultura, infatti, la sua promozione e la formazione sono valori costituzionali e se oggi, alla luce della nuova congiuntura economica, non ci si può più permettere di offrire al consumatore un servizio discreto o sufficiente, ma è necessario “mirare in alto” in termini di eccellenza, anche la preparazione di una guida turistica deve essere propinata nei termini di cui sopra; al riguardo, una guida turistica nazionale, sarebbe, invece, in grado di offrire soltanto una divulgazione del nostro patrimonio artistico e culturale qualitativamente “al ribasso” ed, inoltre, non si capirebbero più le differenze rispetto alla figura di accompagnatore turistico, poiché la linea di confine tra le competenze delle due figure professionali diventerebbe molto labile.

Infine, è opportuno sottolineare, che tale orientamento trova un valido supporto normativo, non soltanto nei nostri principi costituzionali e nei motivi imperativi di interesse generale di cui sopra, ma anche in un significativo principio di rango anche comunitario, quale il principio di sussidiarietà; infatti, alla luce di tale principio, un interesse può essere soddisfatto da un livello superiore, soltanto se quello di livello inferiore non è in grado di farlo; in tal caso, è evidente che l’interesse ad una corretta divulgazione del nostro patrimonio storico- artistico possa essere espletata soltanto da una guida turistica che esprima conoscenze legate ad un territorio locale e ristretto e non da una guida di livello nazionale, la quale, per i motivi sopra esposti, non sarebbe in grado di soddisfare nel migliore dei modi, l’interesse “cultura”, come imporrebbe, invece, il suddetto principio di sussidiarietà.

 

* In allegato la dichiarazione di Alessandro Vannini Scatoli all'ADN Kronos.  Alessandro Vannini Scatoli è Presidente della Commissione Consiliare Turismo e Moda al Comune di Roma 

* In allegato la lettera di Marcello Carli alla Confesercenti - Federagit Guide Turistiche. Marcello Carli è Dirigente del Dipartimento Agricoltura, Protezione Civile e Turismo - Servizio manifestazioni, Imprese e professioni Turistiche

 * In allegato la lettera di Paolo Cocchi all'Assessore Mauro Dalmazio (Coordinatore Commissione Sport e Turismo della conferenza delle Regioni e PP.AA).  Paolo Cocchi è Assessore alla Cultura presso la Regione Toscana