DICHIARAZIONI, MOZIONI, INTERROGAZIONI, EMENDAMENTI DI DEPUTATI E SENATORI SULLE GUIDE TURISTICHE :

20-1-2020 - Il Senatore Paolo Ripamonti (Lega) ha presentato in Senato una Interrogazione sulle guide turistiche in cui chiede la disapplicazione della Direttiva Bolkestein (dalla quale discende la guida nazionale) e di esaminare le competenze specifiche del territorio :
"si chiede di sapere :
se il Ministro in indirizzo voglia farsi promotore, in tutte le sedi opportune, della necessità di escludere le guide turistiche, data la loro competenza ad illustrare ed interpretare, il patrimonio storico, culturale, paesaggistico ed enogastronomico con riferimento a specifiche aree del territorio, dall'applicazione della direttiva 2006/123/CE;
se voglia procedere a una revisione organica e complessiva della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica, che tenga conto, attraverso il superamento di prove selettive, delle necessarie competenze cognitive per lo svolgimento della professione, le quali devono necessariamente riferirsi ad aree specifiche del territorio."
Si può leggere il testo intero dell'Interrogazione al link :
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=1141795
12-6-2018 - Il Deputato Europeo Fulvio Martusciello (Forza Italia) ha presentato al Parlamento Europeo una Interrogazione alla Commissione Europea sulle guide turistiche (con richiesta di risposta scritta E-003176-18) :
"La figura delle guide turistiche è fondamentale per la valorizzazione del turismo. Indispensabile diventa per un paese come l'Italia che possiede in Europa il maggior numero di monumenti (500 000). Impensabile saperli illustrare tutti con la meticolosità e precisione che più di 2000 anni di storia richiedono. Tuttavia questa figura professionale, perché di professione si parla, è stata erroneamente inserita all'interno della Direttiva europea servizi (Bolkestein) che ha permesso la nascita di una guida turistica nazionale, a discapito della specificità culturale italiana, e soprattutto ha consentito a soggetti comunitari di operare senza la necessaria abilitazione (non prevista in molti paesi UE) anche sul territorio italiano con una conseguente dequalificazione dell'illustrazione del patrimonio culturale. Ciò sta suscitando perplessità e risentimento all'interno della categoria delle guide turistiche pronte a protestare a Pompei il prossimo 19 giugno.
In questo contesto si chiede alla Commissione:
1) |
Non risulterebbe più appropriato l'inquadramento di tali professionalità nella direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali? |
2) |
Prevedendo la direttiva sui servizi, all'articolo 10, deroghe ai regimi di autorizzazione e all'esercizio di una attività su tutto il territorio nazionale per motivi di interesse generale, inclusa la tutela del Patrimonio Culturale, non ritiene che la disciplina della guida turistica, strettamente legata alla promozione e conservazione del patrimonio nazionale, risponda appieno a tali requisiti?" |
“La commissaria europea al mercato interno Elzbiéta Bienkowska – sottolinea in una nota l’europarlamentare Fulvio Martusciello – ha risposto ad una nostra interrogazione sulla professione della guida turistica in Italia svalutata da tutte le guide straniere che, senza conoscere il nostro patrimonio culturale e senza aver superato alcun esame, esercitano il lavoro di guida in Italia. La commissaria al mercato interno ha aperto alla possibilità di varare una normativa più restrittiva riconoscendo che il patrimonio culturale nazionale e la sua promozione e’ elemento di interesse generale”. “Quindi sarà possibile prevedere paletti per le guide straniere purché questi non siano discriminatori. Chiediamo quindi – conclude Martusciello – che immediatamente si proponga una norma per tutelare le guide turistiche campane”.
25-10-2017 Interrogazione Parlamentare dell'On. Mattia Fantinati (M5S) e altri :
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5-12548&ramo=C&leg=17
Interrogazione Parlamentare presentata da Deputati del PD (Pinna, Carella e altri) nel 2017 :
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/16128&ramo=C&leg=17
EMENDAMENTI PRESENTATI AL SENATO SUL DECRETO CULTURA E TURISMO (luglio 2014)
Il Decreto Legge Cultura e Turismo n° 83/2014 convertito nella Legge 106 /2014, all’ art. 11 comma 4, sulle guide turistiche afferma : “All'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97, le parole: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 ottobre 2014», e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, i requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e la disciplina del procedimento di rilascio”.
Di seguito gli emendamenti sulle guide presentati alla Commissione VII (Cultura) del Senato. Non sono stati approvati perché il Governo ha posto la fiducia.
(PD) PUGLISI, MARCUCCI, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI Sostituire il comma 4 con il seguente: «4. L'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 è sostituito dal seguente: "Art. 3 - (Disposizioni relative alla libera prestazione e all'esercizio stabile dell'attività di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione europea, caso EU PILOT 4277/12/MARK) – 1. I cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro esercitano la professione di guida turistica nel pieno rispetto di quanto previsto dalla direttiva 7 settembre 2005, n. 2005/36/CE, e successive modifiche, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e dell'articolo 57 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, per quanto riguarda il diritto di stabilimento e la prestazione temporanea ed occasionale. 2. Nelle more di una revisione organica e complessiva della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica, in linea con la tipologia e le caratteristiche della professione e che tuteli la diffusione e la conoscenza del patrimonio culturale nazionale, interesse generale dello Stato riconosciuto dalla Corte di Giustizia Europea e altri interessi riconosciuti dalla stessa quali la tutela dei destinatari di servizi, la tutela dei lavoratori, la prevenzione della concorrenza sleale, la tutela dei valori sociali e culturali, previa intesa in sede di Conferenza Unificata e sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, con Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo da adottarsi, entro il 31 ottobre 2014, sono individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specializzazione ai sensi della legislazione vigente in materia di guida turistica».
11.6 PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, (SEL) BOCCHINO, MUSSINI, MASTRANGELI, BIGNAMI (Misto)
Sostituire il comma 4 con il seguente: «4. L'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013, è sostituito dal seguente: Art. 3 - (Disposizioni relative alla libera prestazione e all'esercizio stabile dell'attività di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione europea, caso EU PILOT 4277/12/MARK) - 1. I cittadini dell'Unione europea esercitano la professione di guida turistica nel pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 57 del Trattato dell'Unione europea. 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i cittadini dell'Unione Europea abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime di libera prestazione dei servizi secondo quanto disposto dalla direttiva 2005/36/CE del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, e fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. 3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza Unificata, da adottare entro il 31 ottobre 2014, sono individuati i siti di particolare interesse storico-artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione, nonché, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, i requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e la disciplina del procedimento di rilascio».
11.7 SCAVONE, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA,GIOVANNI MAURO, MILO, NACCARATO, RUVOLO (GAL)
Sostituire il comma 4 con il seguente: «4. L'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è sostituito dal seguente: ''Art. 3 - (Disposizioni relative alla libera prestazione e all'esercizio stabile dell'attività di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione europea, caso EU PILOT 4277/12/MARK) - 1. I cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro esercitano la professione di guida turistica nel pieno rispetto di quanto previsto dalla direttiva europea sulle qualifiche professionali 2005/36/CE, e successive modifiche, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e dell'articolo 57 del Trattato dell'Unione europea, per quanto riguarda il diritto di stabilimento e la prestazione temporanea ed occasionale. 2. Nelle more di una revisione organica e complessiva della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica, in linea con la tipologia e le caratteristiche della professione e che tuteli la diffusione e la conoscenza del patrimonio culturale nazionale, interesse generale dello Stato riconosciuto dalla Corte di giustizia europea e altri interessi riconosciuti dalla stessa quali la tutela dei destinatari di servizi, la tutela dei lavoratori, la prevenzione della concorrenza sleale, la tutela dei valori sociali e culturali, previa intesa in sede di Conferenza Unificata e sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo da adottarsi, entro il 31 ottobre 2014, sono individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specializzazione ai sensi della legislazione vigente in materia di guida turistica».
11.8 PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, (SEL) BOCCHINO, MUSSINI, MASTRANGELI, BIGNAMI (Misto)
Sostituire il comma 4 con il seguente: «4. All'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97, le parole: ''novanta giorni dalla dalla data di entrata in vigore della presente legge'', sono sostituite dalle seguenti: ''il 31 ottobre 2014'', sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ''Entro la stessa scadenza, previa intesa in sede di Conferenza Unificata e sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, viene approvata una revisione organica e complessiva della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica, che stabilisca i requisiti necessari ad ottenere l'abilitazione e la disciplina del procedimento di rilascio. Fino a tale approvazione, è sospesa l'efficacia dell'articolo 3 della legge n. 97 del 2013''».
11.9 PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS (SEL) BOCCHINO, MUSSINI, MASTRANGELI, BIGNAMI (Misto)
Sostituire il comma 4 con i seguenti: «4. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e le associazioni di categoria delle guide turistiche maggiormente rappresentative a livello nazionale, da adottare 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla revisione organica e complessiva della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica, assicurando la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico e artistico nazionale, nonché la tutela del turista e del fruitore dei beni culturali, e riconoscendo, anche in conformità alla normativa dell'Unione europea, la specifica e peculiare professionalità delle guide turistiche abilitate in Italia. 4-bis. L'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è abrogato».
11.10 CENTINAIO, CONSIGLIO, COMAROLI (Lega Nord) Sostituire il comma 4 con il seguente: «4. All'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97, le parole: ''novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge'" sono sostituite dalle seguenti: ''il 31 ottobre 2014'' e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ''Entro la stessa scadenza, previa intesa in sede di Conferenza Unificata e sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, viene approvata una revisione organica e complessiva della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica, che stabilisca i requisiti necessari ad ottenere l'abilitazione e la disciplina del procedimento di rilascio. Fino a tale approvazione, è sospesa l'efficacia dell'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97''».
11.11 MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, COTTI (M5S), BIGNAMI (Misto) Sostituire il comma 4 con il seguente: «4. In attesa del riordino organico e complessivo della normativa relativa all'esercizio della professione di guida turistica è sospesa l'efficacia dell'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97».
11.12 MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA (M5S), BIGNAMI (Misto) Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le guide turistiche già abilitate ad operare nei siti summenzionati non devono essere sottoposte a una nuova procedura abilitativa».
14.6 TOMASELLI (PD) Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente: «2-ter. È istituita, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la Consulta nazionale antiabusivismo del turismo, con funzioni consultive e di concertazione ai fini della lotta ai fenomeni di abusivismo nel settore turismo. La Consulta è costituita da un membro nominato o delegato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da un membro nominato o delegato dal Ministero dell'interno, dai rappresentanti dei Corpi di Polizia, nonché da un rappresentante della Conferenza nazionale del turismo di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, e dai rappresentanti delle associazioni di categoria di tutte le imprese e professioni turistiche maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede alla emanazione di un decreto che regolamenti le attività ed il funzionamento della Consulta».

VOTAZIONI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI il 31-7-13 ORDINI DEL GIORNO, VERBALI, EMENDAMENTI
Vari raggruppamenti politici hanno manifestato opposizione all' articolo 3. Sei Ordini del Giorno sono stati presentati da Deputati di vari raggruppamenti politici e sono stati approvati dal Ministro delle Politiche Europee Moavero Milanesi. Gli Ordini del Giorno hanno riconosciuto che l'art. 3 si basa sull' erronea applicazione della Direttiva Servizi (2006/123/CE) alla professione di guida turistica, riconoscono il danno che l'art. 3 comporta per la qualificazione delle guide turistiche, per la corretta illustrazione del Patrimonio e dell'identità culturale italiana, per l'occupazione del comparto, per l'erario italiano e impegnano il Governo a un riordino normativo dell'intera disciplina dell'attività di guida turistica.
Ordini del Giorno approvati il 31- 7- 13 dalla Camera e per il Governo dal Ministro Moavero Milanesi :
(Testo integrale) 1) 9/1327/8. Iacono, Mosca, Gozi, Amoddio, Zappulla, Battaglia, Berlinghieri, Bonomo, Casellato, Crimì, Culotta, Farina Gianni, Giachetti, Giulietti, Giuseppe Guerini, Manfredi, Moscatt, Pastorino, Ventricelli, Schirò, Planeta (PD). La Camera, premesso che: l'articolo 3 della legge europea 2013 prevede la validità nel territorio italiano dell'abilitazione alla professione di guida turistica e del riconoscimento della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un altro Stato membro; la disposizione su citata stabilisce che i cittadini europei che abbiano ottenuto l'abilitazione in uno stato membro non necessitano di ulteriori autorizzazioni o abilitazioni per operare sul territorio nazionale, ad eccezione dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico che dovranno essere individuati con successivo decreto del Ministro dei beni culturali e del turismo, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge europea; la professione di guida turistica è regolamentata, fin dal 1992, dalle direttive europee riguardanti la formazione e le qualifiche professionali, sia per quanto riguarda il riconoscimento dei titoli acquisiti in altro Stato membro, sia per quanto attiene la libera prestazione di servizi, temporanea e occasionale di professionisti provenienti da altro Stato membro – disciplina che trova la sua diretta applicazione nella Direttiva 2005/36/CE, sul «Riconoscimento delle qualifiche professionali», recepita nell'ordinamento italiano con decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; come specificano il Considerando 31 e la deroga di cui all'articolo 3 della Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi del mercato interno, non si applicano alle professioni le disposizioni della medesima direttiva, restando, quindi, impregiudicate le disposizioni della Direttiva 2005/36/CE, sia riguardo all'esercizio della professione che alla libera prestazione di servizi transfrontalieri a titolo temporaneo in altro Stato membro; in base a quanto stabilito dall'articolo 57 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea) e dall'articolo 5.3 della Direttiva 2005/36/CE, il prestatore proveniente da altro Stato membro deve adeguarsi per l'esecuzione della sua prestazione professionale alle stesse condizioni e alle norme professionali imposte dal paese ospitante ai propri cittadini (secondo il principio della parità di trattamento); nel diritto europeo, considerato nelle sue fonti primarie dei Trattati, vige il principio di sussidiarietà in materia di professioni e di beni culturali; la professione di guida turistica, qualificata nell'illustrazione e nella divulgazione di un patrimonio culturale delimitato, richiede conoscenze e competenze specializzate e non va confusa con l'accompagnatore che assiste il gruppo nel corso di un viaggio; è impossibile, infatti, poter effettuare visite guidate su tutto il territorio italiano, il cui patrimonio va dalla preistoria all'arte contemporanea e conta non meno di 200.000 beni culturali censiti – pena lo svilimento e la dequalificazione della suddetta professione; è necessario intervenire con una legge di riordino legislativo complessivo in materia, anche al fine di scongiurare il rischio di deprimere competenze e professionalità legate, inevitabilmente, alle conoscenze turistiche di particolari territori, che operano in un comparto particolarmente significativo per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale del nostro Paese,
impegna il Governo a provvedere con successivi e ulteriori strumenti normativi, al fine di pervenire, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a una riforma organica in materia di esercizio della professione di guida turistica, comprensiva della definizione di Linee Guida Nazionali operanti nel rispetto dei su citati principi contenuti nei Trattati europei. 2) 9/1327/9 - Alli (Relatore per la Commissione XIV - PdL) : La Camera, premesso che: l'articolo 3 del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013» è volto a risolvere le contestazioni sollevate nell'ambito del caso EU Pilot 4277/12/MARK in materia di guide turistiche, prevedendo che le guide turistiche abilitate ad esercitare la professione in altri Stati membri, possano operare in regime di libera prestazione di servizi sul territorio nazionale senza necessità di ulteriori autorizzazioni o abilitazioni; la professione di guida turistica nel territorio italiano risulta assoggettata al sistema generale di riconoscimento della formazione professionale di cui alla direttiva 92/51/CE, cui è stata data attuazione con il decreto legislativo n. 319 del 1994; la suddetta attività professionale risulta altresì soggetta alle modifiche introdotte con la direttiva 2005/36/CE, cui ha dato attuazione il decreto legislativo n. 206 del 2007, sia per il riconoscimento delle qualifiche professionali, che per la libera prestazione di servizi temporanei ed occasionali; alla professione di guida turistica, in conseguenza di quanto suindicato, non si applicano le misure previste dalla direttiva 2006/123/CE, se non per questioni diverse da quelle relative alle qualifiche professionali quali: l'assicurazione di responsabilità professionale, le comunicazioni commerciali, le attività multidisciplinari e la semplificazione amministrativa, nonché le disposizioni stabilite dal Titolo II della direttiva 2005/36/CE, nell'ambito della libera prestazione di servizi; risulta evidente che l'articolo 3, commi 1 e 2, nel contestuale richiamo alle misure previste dalla direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e a quelle recate dalla direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, rischia di determinare una confusione normativa tra la figura della guida turistica e quella dell'accompagnatore, le cui caratteristiche professionali e i compiti attribuiti differiscono sensibilmente. Con ciò si favorirebbero esclusivamente gli interessi economici di operatori stranieri, a danno della tutela e della salvaguardia delle guide turistiche italiane e delle specificità culturali, sociali ed economiche derivanti dal ruolo storico e tradizionale da esse svolto, con prevedibili ripercussioni nell'ambito occupazionale del settore interessato,
impegna il Governo a prevedere un riordino normativo dell'intera disciplina in materia di professione di guida turistica, al fine di evitare l'apertura di una procedura di infrazione; a rispondere, nell'ambito del sistema Eu pilot, ai rilievi formulati con la procedura 4277/12/MARK, chiedendo alla Commissione europea di valutare se l'applicazione della normativa da essa prospettata non sia in contrasto con il principio di sussidiarietà; ad adoperarsi nelle competenti sedi decisionali dell'UE affinché, attraverso le opportune modifiche alla direttiva sui servizi nel mercato interno e alla direttiva sulle qualifiche professionali, si tenga conto della specificità dell'attività delle guide turistiche, anche rispetto a quella dell'accompagnatore e, in coerenza con il principio di sussidiarietà, siano fatti salvi i tratti essenziali delle medesime professioni propri di ciascun ordinamento nazionale. 3) 9/1327/11 - Morani, Manfredi, Iori, Malpezzi, Cimbro, Moretti, Simoni, Melilli (PD) (Testo modificato nel corso della seduta) : La Camera, premesso che: l'articolo 3 della legge europea 213 attesta la validità nel territorio italiano dell'abilitazione alla professione di guida turistica e del riconoscimento della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell'Unione Europea in un altro Stato membro; la disposizione, così come modificata in prima lettura al Senato, prevede che i cittadini europei che abbiano ottenuto l'abilitazione in uno stato membro non necessitano di ulteriori autorizzazioni o abilitazioni per operare sul territorio nazionale, ad eccezione dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico che dovranno essere individuati con successivo decreto del Ministro dei beni culturali e del turismo, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge europea; come segnalato dal Governo la disposizione trova il suo fondamento nella necessità di evitare l'apertura di una procedura d'infrazione, nell'ambito della procedura EU Pilot 4277/12/Mark; la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, nel paragrafo 4 dell'articolo 10, stabilisce la portata nazionale dell'autorizzazione ad esercitare la professione. La Commissione europea, sulla base di tali norme, ha rilevato che legislazione italiana in materia di guide turistiche contrasti con la normativa europea, laddove si prevede che l'abilitazione all'esercizio della suddetta professione abbia validità solo nella regione o provincia di rilascio; tali previsioni, stabilendo che l'attività della guida turistica di un cittadino dell'Unione possa essere svolta in tutto il territorio europeo senza necessità di ulteriori autorizzazioni e abilitazioni, hanno suscitato molte reazioni e fondate preoccupazioni da parte degli operatori del settore delle guide turistiche italiane; i motivi di preoccupazione per la completa liberalizzazione in un settore che risulta tra quelli strategici per il nostro paese, trovano il loro fondamento nella necessità di preservare la figura di guida turistica, attestata da un'abilitazione alla professione grazie al superamento di prove specializzate, volte ad accertare la conoscenza del patrimonio presente sul territorio di riferimento per l'esercizio della professione, da non confondere con la mera e occasionale figura dell'accompagnatore turistico; le guide turistiche esercitano una professione regolamentata e soggetta al regime europeo in materia di riconoscimento dei titoli professionali, rispetto alla quale è da intendersi applicata la direttiva 2005/36/CE sul «Riconoscimento delle qualifiche professionali», recepita nel nostro ordinamento con decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; ricadendo la disciplina delle guide turistiche sotto la diretta applicazione della direttiva sulle professioni e non su quella relativa ai servizi del mercato interno, il presupposto della supposta violazione della normativa interna a quella europea, nell'ambito della suddetta procedura EU Pilot, di cosiddetta pre-infrazione, risulta, dunque, essere erroneo; tale disciplina è oggetto di competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione La Corte costituzionale ha più volte ribadito che allo Stato compete l'individuazione delle figure e profili professionali e dei requisiti necessari per l'esercizio della relativa professione, mentre alle regioni spetta la disciplina di quegli aspetti in specifico collegamento con la realtà regionale, precisando che tale riparto delle competenze vale anche per le professioni turistiche; l'Italia non ha per motivi storici un'omogeneità territoriale, culturale e artistica, ma possiede un concentrato di patrimonio ricchissimo, vastissimo e con numerosissimi siti Unesco; tali peculiarità, difficilmente paragonabili ad altri territori dell'Unione, sono a fondamento dell'attuale legislazione e del riparto di competenze a livello regionale, per quanto attiene agli aspetti specifici, rispondendo ciò all'esigenza di operare in determinate province con prove abilitanti differenziate relativamente a un determinato territorio; la guida turistica è specializzata nell'illustrazione di un patrimonio culturale limitato e non va confusa con l'accompagnatore che assiste il gruppo nel corso di un viaggio; è impossibile, infatti, poter effettuare visite guidate su tutto il territorio italiano, il cui patrimonio va dalla preistoria all'arte contemporanea e conta non meno di 200.000 beni culturali censiti – pena lo svilimento e la dequalificazione della suddetta professione; nel diritto europeo, considerato nelle sue fonti primarie dei Trattati e nel suo complesso (dunque non soltanto in riferimento alla cosiddetta direttiva servizi), vige il principio di sussidiarietà in materia di professioni e di beni culturali; la libera prestazione di servizi, temporanea e occasionale, da parte di professionisti provenienti da altro Stato membro, può essere fornita solo a condizione che si eserciti la stessa professione nello Stato membro di origine e che questa debba essere eseguita alle stesse condizioni imposte dallo Stato ai propri cittadini, come prescrive l'articolo 57 TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea) che stabilisce il diritto del prestatore ad esercitare la propria attività nello stato membro ove la prestazione è fornita alle stesse condizioni imposte da tale Stato ai propri cittadini, e dunque nel rispetto delle norme dello Stato nel quale si svolge l'attività lavorativa,
impegna il Governo: a prevedere, in considerazione della complessità della materia, un successivo intervento di riordino normativo dell'intera disciplina dell'attività di guida turistica, nel rispetto della legislazione europea, considerata nell'insieme delle sue fonti – sia in riferimento alle norme primarie dei Trattati, sia in riferimento alle discipline di settore – affinché siano salvaguardate le competenze professionali abilitanti per lo svolgimento di tali attività; valutare la possibilità di prevedere, nelle more di una legge di riordino complessivo in materia e in attesa dell'emanazione dei decreti di attuazione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del provvedimento, una esplicita proroga della legislazione vigente in materia, anche al fine di scongiurare possibili confusioni normative che potrebbero arrecare danni a un settore particolarmente rilevante per la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale italiano.
4) 9/1327/23. Bini, Petitti, Taranto (PD) :
La Camera, premesso che: l'articolo 3 del disegno di legge in esame consentirà alle guide turistiche di altri Stati membri di effettuare visite guidate in tutta Italia, senza accertarne le competenze e senza verificarne l'effettiva professione, mentre il diritto europeo non lo impone; in particolare, il comma 1 dell'articolo 3, che prescrive la creazione di una guida turistica abilitata per l'intero territorio nazionale, con un unico esame, non sembra essere applicabile perché è impossibile acquisire una conoscenza approfondita, interdisciplinare, nonché logistica dell'intero e consistente patrimonio culturale e ambientale italiano, del quale si deve avere conoscenza diretta; il nostro patrimonio è immenso ed ampiamente differenziato per aree geografiche e storiche d'Italia perché lascito di popolazioni con storia, cultura e tradizioni evolutesi e stratificatesi nei secoli in modo differente; la vigente normativa consente l'approfondimento della conoscenza del patrimonio e l'acquisizione delle competenze necessarie per l'esercizio della professione in ambiti territoriali limitati ma non impedisce la graduale acquisizione di altre conoscenze e ulteriori competenze relative ad un ampliamento dell'area di esercizio tramite estensione territoriale dell'abilitazione; il comma 2 dell'articolo 3 sottopone, inoltre, indebitamente le guide turistiche italiane alla cosiddetta direttiva servizi 2006/123/CE, citata dalla Commissione europea a motivazione dell'avviso di procedura Caso EU Pilot 4277/12/MARK; tale scelta non è condivisibile posto che l'attività di guida turistica è un'attività professionale e quindi le guide turistiche ricadono sotto la disciplina della cosiddetta direttiva 2005/36/CE sulle qualifiche professionali che è in fase di revisione; sottoporre le guide turistiche italiane alla cosiddetta direttiva servizi finisce con il consentire lo svolgimento dell'attività di guida turistica alle guide provenienti da altri Stati membri, in regime di libera prestazione dei servizi, senza la necessaria abilitazione; inoltre, da tempo, non si rilasciano più «autorizzazioni» per l'esercizio della professione di guida turistica, bensì tessere professionali, il testo dell'articolo 3 sembra essere ripreso da una norma abrogata per gli innumerevoli equivoci che aveva creato a livello internazionale sull'applicazione della disposizione europea riguardante la libera prestazione di servizi, favorendo l'abusivismo internazionale; il Considerando (31) della direttiva 2006/123/CE, che trova applicazione nell'articolo 3 della stessa direttiva, specifica che essa non pregiudica la precedente direttiva 2005/36/CE, perché: «riguarda questioni diverse da quelle delle qualifiche professionali, quali l'assicurazione di responsabilità professionale, le comunicazioni commerciali, le attività multidisciplinari e la semplificazione amministrativa» e per quanto concerne la prestazione di servizi transfrontalieri a titolo temporaneo, questa non incide su nessuna delle misure applicabili a norma della direttiva 2005/36/CE nello Stato membro in cui viene fornito il servizio; l'articolo 5 della direttiva 2005/36/CE, al paragrafo 3, precisa che il professionista, in caso di prestazione temporanea ed occasionale in altro Stato membro, è soggetto alle norme professionali dello Stato ospitante relative alla qualifica e ad altro, infatti l'articolo 57 del Trattato Istitutivo dell'Unione europea (Capo III, Servizi) ha stabilito che «il prestatore può, per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nel paese ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte del paese stesso ai propri cittadini», e non impone il contrario, come si sta facendo con l'articolo 3 del disegno di legge in esame; la stessa Commissione europea, poiché in Europa vige il principio di sussidiarietà in merito alle professioni e ai beni culturali, nella risposta alla Interrogazione parlamentare E-3013/00, con riferimento alla professione di guida turistica, ha ricordato che «gli Stati membri hanno facoltà di determinare le norme per l'accesso e l'esercizio della professione all'interno del loro territorio»; inoltre, nel commento della Commissione europea riportato, nella Comunicazione alla Commissione delle petizioni del Parlamento europeo del 19.10.2007 (Petizione 0086/2007), si afferma, proprio riguardo all'esercizio della professione di guida turistica limitato al solo ambito regionale, che: «Ogni Stato membro resta libero di disciplinare questa professione e di stabilire il tipo e il livello di qualifiche necessarie per esercitarla. Pertanto, uno Stato membro ha anche la discrezione di decidere se disciplinare l'accesso alla professione e l'esercizio della stessa a livello nazionale, ovvero delegare le competenze in ambito legislativo ed esecutivo a livello inferiore dell'amministrazione territoriale, come ha fatto l'Italia»; la Commissione ha concluso che per quanto riguarda la citata petizione: «non si ravvisa alcuna violazione del diritto dell'Unione europea»; l'articolo 3 consentirà agli accompagnatori provenienti da altri paesi membri, ingaggiati da tour operator stranieri, di sostituirsi alle guide e agli accompagnatori abilitati in Italia nell'esercizio di entrambe le professioni, lasciando senza lavoro 40.000 professionisti, con gravi conseguenze per le loro famiglie; ancora una volta, come già è accaduto con altre categorie, la peculiarità della realtà italiana ricca di migliaia di siti archeologici, artistici e monumentali è immolata alla logica della libera concorrenza, senza che ci si renda conto che non esiste reciprocità, né pari opportunità per le guide italiane perché solo l'Italia ha una tale ricchezza di beni artistici, monumentali e culturali; si accontentano in tal modo le lobby dei grandi tour operator europei che cercano di imporre i loro interessi, dettando le regole, in una logica neo-coloniale che lascerà l'Italia priva di una delle sue risorse più importanti, con la conseguenza che verranno a mancare allo Stato italiano importanti fonti di gettito fiscale e previdenziale e si darà ulteriore spazio al turismo del mordi e fuggi dequalificato e foriero di costi insostenibili per la collettività; la sentenza della Corte di giustizia europea del 1991 ha stabilito che la corretta illustrazione del patrimonio culturale è parte integrante della sua tutela, la stessa direttiva 2006/123/CE permette deroghe all'esercizio di un'attività su tutto il territorio nazionale per «motivi imperativi di interesse generale» ed include tra questi la tutela del patrimonio culturale; a causa dell'infinita ricchezza dei nostri beni culturali, le leggi italiane hanno stabilito che le abilitazioni all'esercizio della professione di guida sono provinciali o regionali, non esiste dunque un'abilitazione nazionale che sia possibile estendere alle guide e tanto meno agli accompagnatori degli Stati membri; l'Italia non può permettersi di distruggere per il presente e per il futuro le opportunità di lavoro per i giovani e meno giovani nel campo dell'illustrazione del patrimonio culturale nazionale e deve, anzi, rivendicare in Europa la «specificità culturale italiana»; la Commissione 10a del Senato ha espresso, sull'articolo 3, il seguente parere: «Con l'approvazione di questo articolo, non è chiaro che validità avranno le attuali 20.000 abilitazioni di guida provinciali o regionali, le leggi regionali in vigore, quali sono i titoli di studio di accesso alla professione, quale è la formazione necessaria per esercitare la professione di guida su tutto il territorio nazionale, quale tipo di esami di abilitazione occorre superare, ecc. Ne consegue una grande confusione sulle norme da applicare», impegna il Governo
a una revisione organica e complessiva della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica, assicurando la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico e artistico nazionale, nonché la tutela del turista e del fruitore dei beni culturali, e riconoscendo, anche sulla base della direttiva europea qualifiche in fase di modificazione, la specifica e peculiare professionalità delle guide italiane. 5) 9/1327/29. Mucci, Luigi Gallo, Colonnese, Spessotto, Baldassarre, Rostellato (Mov. 5 Stelle) La Camera, premesso che: l'articolo 3 della legge europea in esame attesta la validità in Italia dell'abilitazione alla professione di guida turistica e del riconoscimento della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un altro Stato membro. I cittadini UE che abbiano ottenuto l'abilitazione in uno stato membro non necessitano di autorizzazioni o abilitazioni, a eccezione dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico individuati dal Ministero; le guide turistiche sono figure professionali di fondamentale importanza per la valorizzazione del turismo. Con la loro professionalità possono agevolare o, addirittura, incrementare l'indotto turistico. Le guide turistiche, autentici ambasciatori delle città italiane, sono gli unici professionisti, insieme agli archeologi, agli storici dell'arte e ai professori, in grado di raccontare la storia e l'arte dei monumenti italiani; le guide turistiche, in Italia, sono regolamentate e devono essere abilitate. Sono sottoposte a esami concorsuali che ne attestano le competenze professionali al fine del rilascio della licenza. Purtroppo con la revisione della Direttiva europea sulle professioni, si approva una deregolamentazione della professione. L'Europa chiede all'Italia di abrogare le leggi sulle guide turistiche e questo comporta, in mancanza di regolamentazione, chiunque potrebbe svolgere legittimamente questa attività. Chi è guida turistica autorizzata, però, sa che conseguire l'abilitazione è equiparabile al raggiungimento di un titolo universitario. Cessare di riconoscere tale competenza professionale sarebbe un paradosso clamoroso: un po’ come se dall'oggi al domani si consentisse a chiunque di fare gli ingegneri, i dentisti, gli avvocati, i giudici, o i professori; è evidente il rischio di legalizzare la diffusione di una sottocultura distorta, tesa solo all'assalto incondizionato del turista a cui spillare il maggior quantitativo possibile di soldi, vorrà dire che smetteremo di essere un Paese il cui vero, potente e invincibile punto di forza è la sua cultura millenaria; nell'ambito della procedura di accertamento (EU Pilot 4277/12/MARK) rispetto a possibili violazioni della direttiva «servizi», può essere utilmente motivata dai competenti organi di governo la specificità della professione svolta dalla guida turistica (in modo particolare in quei paesi dove è presente un patrimonio storico e artistico senza eguali), professione rispetto alla quale è da intendersi applicabile la direttiva sulle professioni (2005/36/CE, recepita dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206),
impegna il Governo: a individuare idonee misure volte a verificare la professionalità e le competenze dei cittadini dell'Unione europea che intendono svolgere l'attività di guida turistica in Italia; ad attivarsi, nelle opportune sedi comunitarie, al fine di riconoscere la specificità della professione svolta dalla guida turistica in modo da prevedere un periodo del tirocinio e/o prova attitudinale per i cittadini europei che abbiano conseguito l'abilitazione della guida turistica in un paese dell'Unione europea che vogliano svolgere la professione in Italia.
6) 9/1327/34. Pinna, Colonnese, Spessotto (Mov. 5 Stelle) (Testo modificato nel corso della seduta). La Camera, in sede di esame del disegno di legge C. 1327 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e Legge europea 2013»,
impegna il Governo a provvedere ad una revisione organica e complessiva della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica, che non si limiti ai profili oggetto dell'articolo 3, ma che riguardi anche i requisiti di accesso e le relative modalità di verifica, in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, al fine di assicurare la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico e artistico nazionale, nonché la tutela del turista e del fruitore dei beni culturali, anche riconoscendo, sulla base della direttiva qualifiche professionali (Direttiva 2005/36/CE), in fase di modificazione, la specifica e peculiare professionalità delle guide turistiche.
Dal verbale della seduta della Camera del 30-7-13 :
LARA RICCIATTI (SEL) Avevamo presentato tanti emendamenti e poi magari nel dibattito e nelle dichiarazioni di voto di domani avremo modo di presentarne. Però c'erano alcune cose che ci stavano particolarmente a cuore nella legge di delegazione europea e nella legge europea, come ad esempio quella di garantire il ruolo delle guide turistiche che lavorano in Italia, cercando di garantire appunto il ruolo importante e le particolarità delle professionalità italiane, anche rispetto all'estero e rispetto all'Italia. Questi emendamenti sono stati bocciati, tutti. Noi ovviamente aspetteremo il Ministro a settembre e continueremo comunque a proporli, ripresentandoli peraltro in Aula.
MARA MUCCI (Mov. 5 Stelle) Signor Presidente, colleghi deputati, quelli che sono rimasti, oggi, in quest' Aula, veniamo chiamati a trasporre nell'ordinamento nazionale numerose direttive con notevole ritardo e in costanza di onerose procedure di infrazione. Tempo sprecato. Ancora una volta corriamo ai ripari, velocemente, con misure blande, senza la possibilità, da parte della Camera, di potere intervenire migliorando questo provvedimento. Ancora una volta viene penalizzato il sistema economico nazionale, già duramente provato dalla crisi economica. Tali considerazioni valgono soprattutto per l'articolo 3 del disegno di legge europea 2013. In Commissione attività produttive ci siamo battuti, con l'appoggio anche della maggioranza, per la soppressione e per il conseguente riconoscimento della guida turistica italiana quale unicum a livello internazionale, data la peculiarità del patrimonio storico, archeologico, ambientale, artistico e culturale del nostro Paese. Equipararla alla figura dell'accompagnatore turistico significherebbe ancora una volta offendere la nostra imprenditorialità, il nostro turismo, la nostra cultura e la nostra amata Italia. Riteniamo che la guida turistica sia una specificità italiana. Il nostro patrimonio culturale e ambientale, frutto di evoluzioni storiche e tradizioni di diverse popolazioni, richiede una conoscenza diretta, approfondita ed interdisciplinare. Non si tratta di una professione migrante e, qualora non correttamente disciplinata, danneggerebbe l'Italia sia dal punto di vista cultur ale che economico. Il settore del turismo in Italia rappresenta in termini economici circa 10,3 per cento del PIL nazionale, con una occupazione pari a 2,5 milioni di addetti. Siamo contrari a favorire prestazioni temporanee ed occasionali di persone non competenti relativamente alla professione nel nostro territorio nazionale, perché questa è un'evidenza tutt'altro che improbabile. Siamo contrari a favorire interessi commerciali di tour operator stranieri. Infatti se passasse la legge così com’è, i compensi dovuti alle guide turistiche saranno pagati nel Paese di provenienza dei turisti e ciò gioverà soltanto allo Stato di origine della guida. In sintesi, chiediamo la soppressione dell'articolo 3 per valorizzare e tutelare il patrimonio, il consumatore, il diritto dei cittadini al lavoro nel proprio Paese, o perlomeno valutare strumenti in grado di garantire una formazione adeguata all'unicità e importanza del patrimonio italiano da parte delle guide turistiche degli Stati es t eri. Dovremmo imparare da tutti quei Paesi che, pur non possedendo una ricchezza così vasta ed eterogenea come la nostra, riescono a farne con un prodotto nazionale da vendere. Come è possibile che noi non ci riusciamo, non ne siamo in grado ? Perché il turismo è il settore che appare il più sottovalutato ? Ci spiace di non essere potuti intervenire con i nostri emendamenti. Abbiamo accettato di trasformare alcuni di questi in ordini del giorno, sebbene dal sottosegretario Vicari siano appena stati dichiarati come «panini». Ci aspettiamo che vengano valutati attentamente, come precise richieste di impegno e di azione concreta al Governo. Vi invitiamo a riflettere affinché il recepimento di queste direttive abbia come obiettivo prioritario quello della tutela dei cittadini italiani, i nostri concittadini, preservandoli innanzitutto dalle criticità annunciate e promuovendo lo sviluppo del sistema produttivo nazionale attraverso la valorizzazione delle peculiarità e delle potenzialità, di cui la disciplina sull'etichettatura di origine sembra essere un primo, ma timido passo. E ancora, molto, molto, molto resta ancora da fare o meglio nulla è stato fatto, per il turismo, che si deve basare su principi di sviluppo sostenibile...
EMENDAMENTO PRESENTATO DA SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA' (SEL) ART. 3. (Disposizioni relative alla libera prestazione e all'esercizio stabile dell'attività di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione europea. Caso EU Pilot 4277/12/MARK). Sostituirlo con il seguente: Art. 3. – 1. I cittadini dell'Unione europea esercitano la professione di guida turistica nel pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 57 del Trattato dell'Unione europea. 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime di libera prestazione dei servizi secondo quanto disposto dalla direttiva 2005/36/CE del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. 3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione. 3. 5. Ricciatti, Pannarale, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Piazzoni, Airaudo, Giancarlo Giordano, Costantino, Fratoianni.
Verbale della seduta della Camera del 31 luglio 2013 : (Esame dell'articolo 3 – A.C. 1327)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (Vedi l'allegato A – A.C. 1327). Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione sull'emendamento Ricciatti 3.5. PAOLO ALLI, Relatore. Signor Presidente, invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario. ENZO MOAVERO MILANESI, Ministro per gli affari europei. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore. PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Ricciatti 3.5. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ricciatti.
LARA RICCIATTI. Signor Presidente, è stato presentato questo emendamento perché l'articolo 3 sulle guide turistiche si basa su un errore: in particolare, si sta applicando alle guide turistiche la direttiva 2006/123/CE, per intenderci la ex direttiva Bolkenstein, mentre è stato dimostrato che le professioni e le guide ricadono sotto la direttiva 2005/36/CE, sulle qualifiche professionali. E vorrei richiamare l'attenzione delle colleghe e dei colleghi sia del gruppo del PdL che del gruppo del PD, perché l'onorevole Vicepresidente del Parlamento europeo, appartenente al gruppo del PdL, Roberta Angelilli, e l'onorevole Sergio Cofferati confermano questa posizione. Quindi, con il nostro emendamento, noi di SEL, vorremmo che per i professionisti del turismo fosse rispettato l'articolo 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dove, appunto, si prevede il rispetto delle norme dello Stato nel quale si svolge l'attività lavorativa. Per questo chiediamo a tutte le colleghe e a tutti i colleghi, soprattutto in virtù del fatto che alcuni colleghi dei gruppi del PdL e del PD nel Parlamento europeo sono d'accordo con questa impostazione e con questa lettura, di sostenere il nostro emendamento.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Indìco la votazione sull'emendamento Ricciatti 3.5 (di SEL), non accettato dalla Commissione né dal Governo. Risultato della votazione:
Presenti 481 Votanti 365 Astenuti 116 Maggioranza 183 Hanno votato sì 48 Hanno votato no 317. La Camera respinge.
Votazione sull'articolo 3. Risultato della votazione:
Presenti 489 Votanti 410 Astenuti 79 Maggioranza 206 Hanno votato sì 406 Hanno votato no 4. La Camera approva.
|