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30 | 09 | 2023
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Modifica della Direttiva Europea sulle Professioni (2005/36/CE)


                                                                                       



Lettera che Federagit ha inviato al Parlamento Europeo (16-4-12) :

CONFESERCENTI - FEDERAGIT - Federazione Guide, Accompagnatori e Interpreti Turistici

Oggetto: Proposta di modifica della Direttiva Europea 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (Documento COM (2011) 883 final del 19-12-11). Note riguardanti le Guide Turistiche.

Con la revisione in atto della Direttiva Europea sulle professioni (2005/36/CE), le Guide Turistiche stanno correndo il rischio di non vedere più riconosciuta la loro qualificazione professionale.
La Guida Turistica, per definizione, è specializzata nell' illustrazione del Patrimonio di un territorio. Una guida di Bucarest o di Lubjana non è guida di Firenze o della Sicilia. Le conoscenze e competenze acquisite nel paese di origine non sono automaticamente trasferibili nel paese ospitante. La Guida Turistica sembra l'unica professione che, perdendo la competenza territoriale, perde la sua competenza specifica.
Per il “diritto di stabilimento”, con le norme attualmente in vigore, non rileviamo grosse criticità. La Guida Turistica europea che si stabilisce in Italia fa riconoscere il suo titolo e deve effettuare delle "prove compensative", in quanto la formazione ricevuta nel paese di origine “riguarda materie sostanzialmente diverse” da quelle necessarie ad esercitare la professione di Guida Turistica nel paese ospitante.
Al contrario per la “prestazione temporanea”, già con l’interpretazione in vigore, si presentano enormi problemi, in quanto non sono previste misure compensative.
I controlli per verificare se la prestazione è temporanea o continuativa sono impossibili. Nel turismo i "servizi temporanei" facilmente diventano continuativi. Siamo pertanto molto allarmati che la proposta di modifica della Direttiva stia ampliando ancora di più la possibilità di esercitare la prestazione temporanea in maniera continuativa - e quindi la professione di Guida Turistica - senza la verifica preventiva della preparazione riguardante la conoscenza del Patrimonio Culturale presente nello Stato ospitante.

Le Guide Turistiche sono fortemente contrarie alle seguenti modifiche alla Direttiva 2005/36/CE (documento COM (2011) 883 final del 19-12-11), in particolare:

(1) L’adozione della la tessera professionale europea per professioni come quella di Guida Turistica, in cui la formazione è diversa tra lo Stato di origine e quello ospitante, rischia di eliminare le prove compensative. La qualificazione verificata dallo Stato di origine non è sufficiente. Una Guida che esercita in una città d’Europa potrebbe effettuare visite guidate ed illustrare l'identità culturale di 27 paesi, senza dimostrare di possederne la conoscenza.

(2) Per la prestazione occasionale, eliminare la dichiarazione preventiva (art. 7 comma 4). Eliminando tale misura, lo Stato ospitante non può controllare la validità dei titoli professionali.

(3) Per gli Stati dove la professione non è regolamentata, abolire i due anni di esercizio preliminare della professione (nell’arco di dieci anni), nel caso in cui "il prestatore di servizi accompagna il destinatario del servizio, a condizione che la residenza abituale del destinatario sia nello Stato membro di stabilimento del prestatore" (art. 5) p. 28.
Se passano le misure 2) e 3) , chiunque può auto-dichiararsi guida.

(4) La prestazione occasionale può essere svolta su tutto il territorio nazionale (art. 7, (b) 2 bis p. 28), mentre in Italia la grande abbondanza di Beni Culturali prevede che le abilitazioni di Guida Turistica siano provinciali o regionali.

5) Molti soggetti aventi interesse (stakeholders) hanno espresso un parere contrario al recepimento dell’ “accesso parziale”, che permetterebbe a professionisti insufficientemente formati di esercitare una professione (art. 4 - § 1 e art. 4 septies). Per il C.E.S.E. (parere SOC/451 del 26-4-12), l’accesso parziale “non deve portare al dumping sociale”. Siamo contrari all' "accesso parziale" per le Guide Turistiche.

6) L’ampio potere di delega conferito alla Commissione Europea (art. 58 bis) non sembra una misura democratica e non è condivisibile.

7) Problemi di “sicurezza” vanno riconosciuti per tutte le professioni, non solo per quelle sanitarie, se si vuole garantire la “tutela dei consumatori”.

8) La “prova della conoscenza della lingua dello Stato membro ospitante” (art. 7 comma f) deve essere richiesta anche per le Guide Turistiche.

9) Meccanismo di allerta – Sicurezza dei consumatori (art. 7 comma e) : l’uso dell’IMI (Sistema di Informazione del Mercato Interno) ed un ampio meccanismo di allerta deve essere obbligatorio per tutte le professioni, non solo per quelle sanitarie.

10) Va tenuto conto delle norme del C.E.N. : a) la norma sulle definizioni che distingue le professioni di Guida Turistica e di Accompagnatore Turistico (EN 13809 del 2003) e b) lo Standard sulla Qualificazione Professionale Minima delle Guide Turistiche (EN 15565 del 2008).

APPROFONDIMENTO DELLE ARGOMENTAZIONI PRECEDENTI

1) La libera prestazione è permessa se si esercita la stessa professione. La Guida Turistica non va confusa con l’Accompagnatore Turistico.

L’Europa ha distinto fin dal 1975 la professione di Guida Turistica (Tourist Guide), alla quale riconosce caratteristiche di “specificità di area”, da quella di Accompagnatore (Tour Manager), che assiste il gruppo nel corso del viaggio, regolamentandole inizialmente in due diverse Direttive (Dir. 1975/368/CE e Dir. 1991/51/CE).
Tramite il C.E.N. (Comitato Europeo di Normalizzazione) sono state approvate le definizioni a livello europeo delle due professioni (Norma Europea EN 13809 del 2003):

“La Guida Turistica guida i visitatori nella lingua da loro scelta ed interpreta il patrimonio culturale e naturale di un territorio. Possiede normalmente una qualificazione specifica per un determinato territorio (area-specific qualification). Tale qualificazione è rilasciata e/o riconosciuta dall’autorità competente del Paese visitato.”


“L’Accompagnatore Turistico conduce e supervisiona lo svolgimento del viaggio per conto del tour operator, assicurando il compimento del programma, e fornisce informazioni pratiche sui luoghi visitati.”


La professione che varca i confini e che è “transfrontaliera” è quella dell’Accompagnatore che conduce il gruppo nel corso del viaggio da un paese ad un altro, non quella della Guida che è una professione stanziale. Quando una Guida accompagna un gruppo all’estero non sta più svolgendo il ruolo di una Guida che, per definizione, è specializzata sul patrimonio di un territorio specifico, ma sta svolgendo il ruolo proprio dell’Accompagnatore.

Fuori dal proprio territorio, la guida perde la sua competenza. Per nessun'altra professione, la competenza è legata ad un territorio come per la Guida Turistica. Mentre altri professionisti, fuori dal loro territorio di stabilimento, non perdono la loro qualificazione, una Guida, fuori dal proprio territorio, non possiede le competenze specifiche. La Direttiva 2006/123/CE (Premessa n° 7) garantisce “il rispetto della specificità di ogni professione e del suo sistema di regolamentazione”.
Perdendo la specializzazione riguardante la conoscenza del Patrimonio di un territorio specifico, la professione di Guida perde la sua essenza. Due professioni, quella di Guida Turistica (Tourist Guide) e quella di Accompagnatore (Tour Manager) vengono assimilate e ne rimane una sola, eliminando la specificità della professione di Guida e quindi la professione stessa. La “modernizzazione” per le Guide Turistiche equivale alla soppressione della loro specificità.

La Guida Turistica legalmente stabilita in uno Stato Membro, può prestare un servizio di Guida Turistica sul territorio di un altro Stato dell’UE, esclusivamente per esercitarvi “la stessa professione”. La legislazione europea non consente che vengano attuate sostituzioni di professioni: non è permesso pertanto agli Accompagnatori di svolgere l’attività di Guida Turistica. La Commissione Europea (nella Relazione al Consiglio e al Parlamento Europeo) ha scritto: “La Commissione ha potuto constatare che all’origine dei problemi di libera circolazione vi è, il più delle volte, la confusione tra due professioni diverse ma complementari: le guide turistiche e gli accompagnatori. Questo profilo (degli accompagnatori) non deve essere confuso con quello della guida. La volontà di certe Associazioni di avere accesso ad una professione diversa rappresenta una questione che, evidentemente, va oltre le garanzie previste dall’attuale ordinamento comunitario in vigore” (Bruxelles, 3-2-2000 COM 2000-17, § 273, 275, 281).

Non può pertanto, per la Guida Turistica, essere utilizzato il termine “tour guide” (come nel “Libro Verde”) che si riferisce piuttosto all’Accompagnatore e permette la confusione tra le due professioni.

L’Accompagnatore Turistico europeo, se vuole ricorrere al diritto di stabilimento in Italia, deve far riconoscere il titolo ed effettuare un’eventuale integrazione della formazione. Ma se vuole effettuare la prestazione temporanea, l’Italia non richiede alcuna dichiarazione preventiva, né i due anni di esperienza. Solo per la Guida Turistica (che ha una competenza territoriale), è richiesta tale dichiarazione, nella quale si deve dimostrare di esercitare la stessa professione in un altro Paese Membro.

2) Tessera professionale europea.
Per le professioni riguardanti l’illustrazione del Patrimonio Culturale, la formazione acquisita nel Paese di origine non è automaticamente sufficiente a garantire la conoscenza del Patrimonio e dell’identità culturale di 27 Stati Membri. La conoscenza e la competenza in una Regione non fornendo automaticamente la conoscenza e la competenza in un’altra Regione, la tessera professionale europea rischia di eliminare le prove compensative che invece devono rimanere.
La preparazione professionale di una Guida deve essere verificata non solo dallo Stato di provenienza, ma anche dalle Autorità della Regione dove si intende esercitare la professione, anche in prestazione temporanea.
Le polizie locali non hanno gli strumenti per leggere i dati contenuti nel micro-chip.
Le tessere professionali europee non devono essere rilasciate a cittadini non europei.
La tessera professionale verrebbe rilasciata dallo Stato Membro di origine. Si tratta di un concetto affine al “principio dello Stato di origine” (Ex Bolkenstein) che è stato rifiutato dai cittadini europei.
Per il C.E.S.E. (parere SOC/451 del 26-4-12) “la tessera professionale europea deve essere riconosciuta dallo Stato ospitante” (§ 3.8).
Non essendoci armonizzazione delle legislazioni nazionali e della formazione necessaria ad illustrare il Patrimonio Culturale delle Regioni, siamo vivamente contrari ad una tessera professionale europea per le Guide Turistiche.
Siamo nettamente contrari all’ art. 4 bis, comma 8 : “il riconoscimento di qualifiche mediante la tessera professionale europea costituisce un’alternativa al riconoscimento delle qualifiche professionali a norma delle procedure previste …”.
La professional card deve essere adottata solo per le professioni le cui Associazioni di Categoria ne richiedono l’introduzione (cf. premessa 4.1.1), non per i singoli che la richiedono. L’Associazione di categoria delle Guide Turistiche, la FEG (Federazione Europea delle Guide Turistiche) ha espresso un parere nettamente contrario alla card.
Le organizzazioni che rappresentano i Tour Operator, portatori di interessi opposti, non possono essere considerate rappresentanti della professione di Guida Turistica.

3) Tutela del Patrimonio Culturale.
La questione rilevante non è solo la tutela del consumatore, ma anche e soprattutto il diritto degli Stati Membri a veicolare una corretta illustrazione del proprio Patrimonio Culturale e della propria identità culturale. La tutela e valorizzazione del Patrimonio Culturale include la sua corretta divulgazione, come riconosciuto dalla Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26-2-1991 (Causa C-180/89).

Tra le motivazioni della Sentenza, al punto 3, si afferma che, se uno Stato Membro subordina delle prestazioni professionali a dei requisiti di qualificazione del prestatore, ciò non può essere considerato incompatibile con gli articoli del Trattato istitutivo della CEE sulla libera circolazione, se tali limiti sono giustificati dall’interesse generale.
Continuando, al punto 4: “L' interesse generale attinente alla valorizzazione del patrimonio storico e alla migliore divulgazione possibile delle conoscenze sul patrimonio artistico e culturale di un paese può costituire un' esigenza imperativa che giustifica una restrizione della libera prestazione dei servizi”.
Infine, al punto 20 è scritto: “Si deve osservare che l’interesse generale attinente alla tutela dei consumatori e la conservazione del patrimonio storico e artistico nazionale possono costituire esigenze imperative che giustificano una restrizione della libera prestazione dei servizi”.
Nel “Dispositivo”, la Corte dichiara che i musei e monumenti storici richiedono l’intervento di una guida specializzata. La Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26-2-1991 va rispettata.
La Direttiva 2006/123/CE prevede deroghe per motivo imperativo di interesse generale (premessa n° 40 e 11): “la nozione di motivi imperativi di interesse generale”, “come riconosciuto nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, copre i seguenti motivi: ... la tutela dei destinatari di servizi, la tutela dei consumatori, la prevenzione della concorrenza sleale, gli obiettivi di politica culturale, compresa la salvaguardia … dei valori sociali, culturali, religiosi e filosofici ... la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico ...”. “La presente direttiva non pregiudica le misure adottate dagli Stati membri, conformemente al diritto comunitario, per quanto riguarda la protezione o la promozione della diversità linguistica e culturale”.

La Carta ICOMOS (UNESCO) per l’Interpretazione e la Presentazione dei Siti Culturali e Patrimoniali (4-10-2008), riconosce l’interpretazione e la presentazione (che includono le visite guidate) “come parte integrante del processo generale di conservazione e di gestione del patrimonio culturale” … “come un mezzo per accrescere l’apprezzamento e la comprensione del patrimonio culturale da parte del pubblico”, con l’obiettivo di “promuovere la consapevolezza e l’impegno del pubblico per la protezione e conservazione del Patrimonio”.

Mentre si tenta di eliminare le regole per l' illustrazione dei Beni Culturali negli Stati Ospitanti, privandoli del reddito e delle risorse che tali Beni producono, la responsabilità e l'onere finanziario di mantenere, tutelare e restaurare i Beni Culturali ricade sugli Stati nei quali tali Beni si trovano. L’Italia e gli altri Paesi con abbondanza di Beni Culturali non dovrebbero essere costretti a subire la de-regolamentazione dettata dagli interessi privati delle grandi multinazionali del turismo.

4) Formazione delle Guide Turistiche. Standard del C.E.N.

L’UE tramite il C.E.N. (Comitato Europeo di Normalizzazione) ha stabilito uno Standard Qualitativo minimo della qualificazione professionale delle Guide Turistiche (C.E.N. Norma Europea EN 15565 del 2008) (“Tourism Services – Requirements for the provision of professional training and qualification programmes of tourist guides”).

Il C.E.N., nell’introduzione, riconosce alle Guide Turistiche un ruolo importante nel fornire una corretta divulgazione del patrimonio culturale e nella promozione turistica del loro territorio: “Le Guide Turistiche sono i rappresentanti delle città, regioni e paesi per i quali sono qualificati. Dipende ampiamente da loro se i visitatori si sentono accolti, desiderano rimanere più a lungo o decidono di ritornare. Esse contribuiscono considerevolmente alla percezione della destinazione. Le Guide Turistiche aiutano i viaggiatori a comprendere la cultura della regione visitata ed il modo di vivere dei suoi abitanti. Esse svolgono un ruolo particolare, da un lato, nel promuovere il patrimonio culturale e naturale, dall'altro, nell’aiutare la sua sostenibilità, rendendo i visitatori consapevoli della sua importanza e vulnerabilità.”

Lo Standard del C.E.N., approvato dagli Stati Membri con un’ampissima maggioranza dell’86 % (ed entrato a far parte del corpo normativo italiano in data 25-9-2008), ribadisce che, nella formazione della Guida Turistica, ha importanza fondamentale la conoscenza approfondita del territorio di esercizio. Il C.E.N. riconosce alla Guida una professionalità a carattere multidisciplinare, alla cui formazione concorrono numerose materie: una Guida deve sapere illustrare il territorio in cui opera, nei suoi molteplici aspetti che includono la storia, la storia dell’arte, l’archeologia, l’architettura, il paesaggio, la geografia turistica, le istituzioni sociali e politiche del paese visitato e tutte le manifestazioni che contribuiscono a formare l’identità culturale materiale e immateriale di un territorio.
Competenze linguistiche. E’ internazionalmente riconosciuto che la Guida Turistica svolge la funzione di “mediatore inter-culturale”. Il C.E.N. prevede, al fine di “creare comprensione reciproca”, una padronanza fluente (C1) della lingua parlata dal gruppo.
Per le guide straniere, “al fine di comunicare efficacemente (nel caso di emergenze)” è richiesta una conoscenza della lingua del territorio di esercizio di livello B2 del Quadro di Riferimento Comune Europeo per la Valutazione delle Lingue (Common European Framework of Reference for Languages Scale) a cura del Consiglio d’Europa.
Ma attualmente ai prestatori temporanei di servizi, tale conoscenza di base non è richiesta.
La conoscenza da parte della Guida della lingua parlata nel Paese ospitante è un fattore importante, per favorire un turismo responsabile che sia momento di comprensione tra i popoli. La Guida straniera deve poter riconoscere i divieti e farli rispettare. La conoscenza dell’identità culturale del Paese Ospitante (che la guida deve illustrare) è intrinsecamente connessa alla conoscenza della lingua. Diversamente dalla situazione attuale, anche per la prestazione temporanea, riteniamo “giustificato e proporzionato” prevedere la padronanza della lingua parlata nel territorio di esercizio almeno al livello B2.
La “prova della conoscenza della lingua dello Stato membro ospitante” (art. 7 comma f) della proposta) deve essere richiesta anche per le Guide Turistiche.

“I clienti sono sempre più esigenti e informati rispetto al passato” (Documento della D.G. del Mercato interno del 7-1-2011 - § 4.2). Questo lo verifichiamo quotidianamente nel nostro lavoro di Guide Turistiche. Per farvi fronte, occorre garantire ai visitatori almeno i livelli di qualificazione minima stabiliti dal C.E.N., anche per la prestazione temporanea.

La Direttiva 2006/123/CE (nella premessa 102 e nell'art. 26 com. 5) considera le Norme Europee elaborate dal C.E.N. importanti soprattutto nel settore del turismo, per favorire trasparenza e criteri comparabili per quanto riguarda la qualità dei servizi.
Non possono pertanto essere ignorate le due Norme C.E.N. citate : a) la norma sulle definizioni di Guida Turistica e di Accompagnatore Turistico (EN 13809 del 2003) e b) lo Standard sulla Qualificazione Professionale minima delle Guide Turistiche (EN 15565 del 2008). Ma nella risposta del Commissario Michel Barnier (E-011857 / 2011 del 31-1-2012) all'interrogazione presentata al Parlamento Europeo dagli On. Roberta Angelilli e Marco Scurria, tale importanza sembra negata !

Le critiche da parte dei Tour Operator secondo le quali le Guide italiane non parlerebbero bene alcune lingue europee si riferiscono alla situazione di anni passati attualmente superata, a seguito dell’aumento delle abilitazioni rilasciate. Il 30 % delle 20.000 guide che hanno conseguito l’abilitazione in Italia sono straniere (provenienti da paesi comunitari ed extra-comunitari) e parlano le lingue come madre-lingua.
Per esercitare adeguatamente l’attività di Guida Turistica in Italia, una preparazione di livello universitario è una base necessaria.

5) Mobilità temporanea.
Per gli Stati dove la professione non è regolamentata, si propone di eliminare i due anni di attività professionale. Nei Paesi dove manca la regolamentazione, la persona non ha alcun titolo, alcun documento che comprovi la sua qualificazione. Se si eliminano i due anni di esperienza professionale, non si può affermare che si tratti di un professionista.
Dai paesi dove le professioni non sono regolamentate, stanno arrivando molte certificazioni non idonee e si pretende di far effettuare la professione di Guida a chi non lo è nel suo paese. Il requisito dei due anni va mantenuto per le Guide Turistiche, per fornire la garanzia al visitatore che si tratti di un professionista che svolge la stessa professione e che abbia conseguito almeno un minimo di esperienza professionale nel suo paese.
Il requisito dei due anni di esperienza professionale, nel caso di un professionista proveniente da uno Stato Membro privo di regolamentazione, deve assolutamente essere mantenuto. Lo Stato Membro ospitante deve poter chiedere una dichiarazione preventiva. L’eliminazione di questi due requisiti permette di esercitare la professione di Guida a chi non è Guida.
Per la peculiarità della professione di Guida che è specializzata ad illustrare i Beni Culturali presenti in una particolare Regione, anche l’esperienza di due anni in una Regione non è sufficiente per operare come Guida qualificata in un’altra Regione d’Europa.
Per quanto riguarda l’illustrazione del Patrimonio Culturale che è diverso da Stato a Stato, le prove compensative sono fondamentali. Queste devono essere richieste anche per la prestazione temporanea.

Se passano le misure proposte, la semplificazione diventa de-regolamentazione. Chiunque può auto-dichiararsi guida. Non si potrà in alcun modo “assicurare un elevato livello di qualità dei servizi”, come indica la Direttiva 2006/123/CE (Art. 1).

La semplificazione delle procedure non può consistere nell’eliminazione delle garanzie e della qualità delle prestazioni, a favore del visitatore. Delle regole chiare sono il presupposto per delle procedure non contestabili, quindi più rapide. La regolamentazione, non la de-regulation, semplifica le procedure, riducendo i contenziosi.

Estremamente preoccupanti sono le dichiarazioni contenute nel considerando (5) p. 16 “qualora la professione non sia regolamentata nello Stato membro d’origine, la prestazione temporanea dovrebbe essere subordinata a garanzie, in particolare all’obbligo di aver maturato almeno due anni di esperienza professionale. Tuttavia tali garanzie non sono necessarie se i consumatori , che risiedono abitualmente nello Stato membro in cui è stabilito il professionista, hanno già scelto un professionista …”

Per quanto riguarda il turismo, non è il gruppo di turisti che sceglie la Guida, ma è il Tour Operator che vende un pacchetto contenente vari servizi, tra i quali la Guida.
La prestazione temporanea già ora permette ad una persona che lavora come Guida in qualche sito d’Europa, di spiegare l’identità culturale di 27 Stati Membri d’Europa (all’interno dei quali esistono identità culturali regionali molto differenziate) ! Come pensare che lo possa fare adeguatamente e senza distorsioni?
Una tale Guida potrebbe non sapere niente dell’Italia, della sua storia millenaria, della sua cultura, della sua storia dell’arte e potrebbe non conoscere i siti da visitare da un punto di vista tecnico-pratico. In Italia sono stati censiti 500.000 Beni Culturali. Per la vastità del patrimonio culturale, le leggi italiane prevedono che una Guida abbia un’abilitazione provinciale, in alcuni casi regionale.
Siamo nettamente contrari dunque, per gli Stati dove la professione non è regolamentata, ad abolire i due anni di esercizio preliminare della professione (nell’arco di dieci anni), nel caso in cui "il prestatore di servizi accompagna il destinatario del servizio, a condizione che la residenza abituale del destinatario sia nello Stato membro di stabilimento del prestatore" (art. 5) p. 28. Le polizie locali dovrebbero effettuare singolari controlli, dovrebbero verificare se la residenza abituale dei turisti è la stessa della Guida !! Questa misura si presta ad abusi.
La modifica proposta (art. 7 § 2 bis) p. 28 prevede che la prestazione temporanea sia “valida su tutto il territorio dello Stato membro”. La Guida che parte da uno Stato membro potrà effettuare visite guidate in tutta Italia, cosa che per le Guide italiane non è legalmente possibile (e nemmeno tecnicamente praticabile).
Il Trattato CEE (art. 50) deve essere rispettato quando afferma : “il prestatore può, per l’esecuzione della sua prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nel paese ove la sua prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte dal paese stesso ai propri cittadini”.
Se invece una Guida proveniente da un altro Stato membro ha la preparazione necessaria ad illustrare il patrimonio culturale della Regione visitata, tale preparazione deve essere verificata dall’Autorità competente della Regione in cui la Guida intende operare, anche per la prestazione temporanea. La qualificazione certificata dallo Stato membro di provenienza, nel caso delle Guide e della divulgazione del Patrimonio culturale non è sufficiente.

L’identità culturale dei vari Stati membri verrà spiegata da persone che potrebbero non saperne niente. Viene così meno la funzione base del turismo e della Guida, quella di mediazione inter-culturale, di favorire la comprensione del Paese visitato a visitatori stranieri.

Non sono le Guide turistiche a voler esercitare fuori dal loro ambito territoriale (fuori dal quale la loro qualificazione è scarsamente utilizzabile). Osserviamo forti pressioni per ottenere modifiche della Direttiva che permettano di effettuare tutte le visite guidate in Europa non alle Guide, ma agli Accompagnatori ed anche agli autisti di bus.
Non sono i turisti-consumatori che “scelgono” di ricevere prestazioni del tutto generiche. Crediamo che i Paesi Membri abbiano il diritto di voler fornire un’accoglienza turistica di qualità.

I vari Stati, in relazione alla presenza più o meno importante di Beni Culturali, hanno regolamentato in maniera diversa le prestazioni professionali di chi illustra ed interpreta ai visitatori il patrimonio e l’identità culturale del proprio paese. Nell’Atto del Parlamento Europeo del 19-10-2007 (in risposta alla Petizione 0086/2007), è scritto: "La professione di guida turistica non è sottoposta a condizioni di formazione armonizzate a livello UE. Ogni Stato membro resta libero di disciplinare questa professione e di stabilire il tipo e il livello di qualifiche necessarie per esercitarla". Occorre rispettare la tradizione degli Stati in cui la professione di guida è regolamentata.

La proposta di modifica della Direttiva 2005/36/CE interpreta la prestazione temporanea in termini così estensivi da farla diventare continuativa. Siamo solo all’inizio del processo e si sta già determinando una sostituzione di Guide qualificate con persone totalmente prive di preparazione professionale specifica.
Per le argomentazioni fin qui presentate, la “prestazione temporanea” deve essere effettivamente temporanea e occasionale come indicato nel Trattato istitutivo della CEE. Occorre un controllo sull’effettiva temporaneità ed occasionalità.
La durata della prestazione temporanea deve essere decisamente inferiore al numero di giorni di lavoro mediamente svolti dai professionisti occupati nel Paese ospitante. Il numero di servizi temporanei e occasionali deve essere deciso dallo Stato ospitante.
La valutazione “caso per caso” (prevista dalla Direttiva, art. 5) implica il rispetto delle caratteristiche specifiche di ogni professione. Quella di guida è precaria, saltuaria e stagionale.
Per le Guide Turistiche le verifiche ex-post anziché ex-ante stanno già permettendo, nei fatti, di esercitare la professione di Guida in Italia a persone che non sono Guide nel loro Paese. Per evitare i numerosi abusi cui stiamo assistendo e per controllare l’assenza di impedimenti di carattere penale, le verifiche preliminari sono necessarie. Il prestatore occasionale, a seguito del controllo dell’idoneità dei documenti presentati, deve ricevere risposta affermativa dallo Stato ospitante e deve portare tale risposta con sé.

Per esercitare il ruolo di mediatore inter-culturale, una Guida Turistica che operi in un’ottica di turismo responsabile ed etico, dovrebbe dimostrare di conoscere l’identità culturale della Regione in cui offre la sua prestazione professionale, in maniera sufficientemente approfondita da presentarla senza distorsioni o pregiudizi etnocentrici.
Non solo per il Diritto di Stabilimento, ma anche nel caso della Prestazione Temporanea, la preparazione deve essere verificata e ritenuta adeguata dall’Autorità della Regione dove si intende effettuare la prestazione professionale. Misure compensative vanno applicate anche per la prestazione temporanea, rispettando gli Standard delineati dalla Norma Europea del C.E.N. (Tourism Services – Requirements for the provision of professional training and qualification programmes of tourist guides” EN 15565 del 2008).

In tale direzione si è espresso il C.E.S.E. (Comitato Economico e Sociale Europeo) nella Relazione sul Turismo (21-9-2011): “Particolare attenzione dovrà essere riservata alle professioni turistiche in diretto rapporto con il patrimonio culturale, come ad esempio le guide, che dovranno essere provviste di diploma e dimostrare la loro capacità di dare risalto alla qualità del patrimonio culturale mediante un'attestazione rilasciata dalle autorità locali, grazie alla conoscenza dei principali monumenti del territorio in cui operano, anche se si tratta di un'attività limitata nel tempo, e grazie all'indispensabile conoscenza della lingua locale e di quella delle persone che accompagnano, come previsto dal Comitato europeo di normalizzazione …” (INT/529 - § 3.21).

6) Meccanismo di allerta – Sicurezza dei consumatori.
L’uso dell’IMI (Sistema di Informazione del Mercato Interno) ed un ampio meccanismo di allerta (art. 7 comma e) deve essere obbligatorio per tutte le professioni, non solo per quelle sanitarie. Per fornire al consumatore una garanzia dell’etica deontologica del professionista cui si affida, è giusto imporre, tramite l’IMI, un obbligo di informazione per l’esercizio irregolare di una professione.
La sicurezza del consumatore deve essere garantita anche ai visitatori affidati alle Guide Turistiche. E’ internazionalmente riconosciuto che il visitatore in viaggio in un paese straniero si trova in una condizione di vulnerabilità e viene facilmente aggirato. Deve essere possibile controllare l’affidabilità della Guida Turistica. La conoscenza del territorio da parte della Guida permette di evitare pericoli.

7) Etica del turismo.
Il Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea (CEE) stabilisce per la libera circolazione dei lavoratori “condizioni che evitino di compromettere gravemente il tenore di vita e il livello dell'occupazione nelle diverse regioni e industrie” (Versione Consolidata del Trattato CEE, Titolo III, Capo 1, art. 40 d).

In base alla Carta del Turismo Culturale dell’ICOMOS (Consiglio Internazionale dei Monumenti e dei Siti) dell’UNESCO, adottato nel 1999: “Le attività del turismo e di protezione del patrimonio devono portare benefici alle comunità locali e procurare loro dei mezzi importanti e le giustificazioni per prendere in carica e mantenere il loro patrimonio e le loro pratiche culturali”.

Secondo il Codice Mondiale di Etica del Turismo adottato dall’OMT (Organizzazione Mondiale del Turismo) nel 1999 e approvato dall’ Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2001, “le imprese multinazionali dell’industria turistica non devono abusare della posizione dominante che a volte detengono”.

Se passano le fortissime pressioni in atto, si restringe drammaticamente l'opportunità di lavorare nel campo dell'illustrazione dei Beni Culturali. La sopravvivenza di 20.000 Guide Turistiche italiane e delle loro famiglie è a rischio, con conseguenze particolarmente gravi in alcune Regioni. Verranno a ridursi drasticamente i versamenti fiscali e previdenziali attualmente effettuati. Si sta giocando un importante pezzo di futuro per i giovani e per i meno giovani dei paesi responsabili della tutela dei Beni Culturali. Questi paesi, tra i quali l'Italia, rischiano di diventare terreno di conquista da parte delle multinazionali del turismo che, sfruttando l' immensa ricchezza dei Beni Culturali, non lascerebbero alle popolazioni locali alcun beneficio.